Cosa sono i farmaci equivalenti
Si definiscono farmaci equivalenti o generici quei medicinali copia del medicinale originale di riferimento (il cosiddetto farmaco di marca) il quale non è più coperto da brevetto.
Rispetto al corrispettivo farmaco di marca,
i farmaci generici hanno:



Ad esempio: sciroppo, compresse, fiale, ecc

Ad esempio: orale, intramuscolare, inalatoria, ecc


Ossia la capacità di rilasciare con stessa modalità, frequenza e concentrazione il principio attivo

Il generico nella maggior parte dei casi ha la Denominazione Comune Internazionale (DCI) del principio attivo seguito dal nome dell’azienda che lo commercializza. Il farmaco di marca ha un nome di fantasia.

La legge dice che il medicinale generico deve avere un prezzo inferiore di almeno il 20% del prezzo del farmaco di riferimento. I generici costano meno dei corrispondenti farmaci di riferimento perché i costi di ricerca sono stati sostenuti dall’azienda farmaceutica che ha brevettato il farmaco.
In sintesi, il farmaco generico ha un rilascio di principio attivo nel sangue così simile all’originatore da non produrre differenze rilevanti in termini di efficacia e sicurezza rispetto a quest’ultimo. Inoltre i produttori di farmaci generici, al pari di quelli di marca, devono garantire la conformità alle Norme di Buona Fabbricazione, un insieme di procedure che indicano i metodi, le attrezzature, i mezzi e la gestione delle produzioni per assicurarne gli standard di qualità appropriati.
Il farmaco generico mantiene il regime di dispensazione del farmaco originatore da cui deriva (stabilito da AIFA), esso può essere acquistato dietro presentazione di ricetta medica o nel caso dei farmaci da banco senza alcun obbligo di ricetta.
MODALITÀ DI SOSTITUZIONE

Dal 2001 la legge stabilisce che il farmacista può sostituire il medicinale prescritto dal medico con il generico corrispondente disponibile in commercio. Tale libertà viene meno nel caso in cui il medico apponga sulla ricetta l'indicazione "non sostituibile" o l’assistito non accetti la sostituzione proposta e si impegni a pagare la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del medicinale prescritto.